Dpcm, le Faq del governo: cosa si può fare nelle diverse zone

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Sono diversi i temi affrontati nelle domande a cui il governo ha dato una risposta per far chiarezza circa il Dpcm che resterà in vigore fino al 5 marzo. Vediamo quelle più consultate dai cittadini:

Lo spostamento tra le regioni: il transito nelle aree con restrizioni agli spostamenti diverse dalla rossa (quindi arancione o gialla) è consentito, come ogni altro spostamento, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, come per esempio l’acquisto di beni necessari, o motivi di salute. E’ inoltre consentito “se strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista”. Per limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici se una persona è giustificata a spostarsi tra regioni di diverso colore ma non ha la macchina o la patente, o non sia autosufficiente o abbia un altro impedimento, può farsi accompagnare da un familiare (preferibilmente convivente) o da una persona incaricata del trasporto. Il “motivo di lavoro”, può essere comprovato, oltre che con l’autocertificazione, anche esibendo un’adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In area rossa l’attività di dog sitting è consentita perché si tratta di attività lavorativa assimilabile a quella di collaborazione domestica.

Lo sport: nell’area rossa è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5 alle 22, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. Tuttavia è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza. L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e comunque in prossimità della propria abitazione. L‘attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva sono consentite ovunque all’interno dell’area gialla; consentite in area arancione solo nell’ambito del proprio Comune; vietate in area rossa.

I separati o i divorziati possono andare a trovare i figli minorenni anche in un’altra Regione o all’estero. Questi spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto delle prescrizioni sanitarie (persone in quarantena, positive, immunodepresse, eccetera). E’ possibile ma fortemente sconsigliato spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone, pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità.  Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal governo con le rispettive confessioni.

La vendita con asporto è possibile anche dalle 18.00 alle 22.00, ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina e deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. Nelle sezioni sulla zona arancione e rossa viene aggiunto che è consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.Per recarsi nella seconda casa, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo.