Il biotestamento è legge dopo l’ok del Senato

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E’ arrivato il via libera ufficiale dall’Aula del Senato al provvedimento sul biotestamento, che ora diventa legge. Il testo è stato approvato con 180 sì, 71 no e 6 astenuti. Un grande applauso si è levato dall’Aula di Palazzo Madama per un testo che riconosce, tra le altre cose, il diritto di ogni persona maggiorenne, in previsione di una futura malattia che la renda incapace di autodeterminarsi, di esprimere le proprie preferenze sui trattamenti sanitari futuri.

Tra le novità introdotte vi sono le Disposizioni anticipate di trattamento (le cosiddette Dat), che consentono anche il rifiuto di terapie e trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiale. Questi ultimi sono considerati trattamenti sanitari, in quanto somministrati su prescrizione medica di nutrienti mediante dispositivi sanitari. Le Dat sono revocabili e vincolanti per il medico e prevedono il consenso libero e informato della persona interessata, senza il quale nessun trattamento può essere iniziato o proseguito. Il consenso informato tra medico e paziente deve avvenire in forma scritta o, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Per i minorenni il consenso può essere espresso dai genitori, dal tutore e dall’amministratore di sostegno, i quali però devono tenere conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua eta’ e al suo grado di maturità e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore.

Nel caso il paziente rifiuti o rinunci ai trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico ha il compito di spiegargli le conseguenze della sua decisione e le possibili alternative ed è in ogni caso tenuto a promuovere ogni azione di sostegno al paziente, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Il medico è comunque tenuto a rispettare in ultima istanza la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilita’ civile o penale. Il paziente non puo’ esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. A fronte di tali richieste il medico non ha obblighi professionali quindi può rifiutarsi di dare corso alle Dat, tuttavia ogni azienda sanitaria pubblica o privata anche cattolica garantisce la piena e corretta attuazione dei principi della legge sul biotestamento.

Nel caso di un paziente con prognosi fatale a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati.

Chi sottoscrive le Dat deve anche designare una persona di sua fiducia, detta fiduciario, che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto o successivamente l’incarico può essere revocato.

Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere anche disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora le stesse dovessero apparire palesemente incongrue o non corrispondenti più alla condizione clinica attuale del paziente oppure se dovessero essere scoperte terapie nuove, non prevedibili all’atto della sottoscrizione e capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.