Obbligo vaccini. Multe salate e niente scuola per chi non li fa

Ascolta l'audio
...caricamento in corso...
Vaccini (foto d'archivio)

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto che reintroduce l’obbligo delle vaccinazioni per la frequenza della scuola. Il decreto legge 7 giugno 2017, n.73 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” reintroduce, a distanza di 18 anni, l’obbligo vaccinale per 12 vaccinazioni tra 0-16 anni. Le 12 vaccinazioni obbligatorie sono: antipoliomielitica, antidifterica, antitetanica, antiepatite B (erano già obbligatorie) nonché antipertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo B, anti-meningococcica B e C, antimorbillo, antirosolia, antiparotite e antivaricella.

L’obbligo scatterà a partire dal prossimo anno scolastico. Chi non osserva l’obbligo vaccinale va incontro a contestazione da parte dell’Asl con contestuale assegnazione di appuntamento per eseguire la vaccinazione mancante, sanzione da € 500 a € 7500 se non si presenta all’appuntamento fissato o se il ciclo vaccinale non è completato, con contestuale segnalazione alla Procura al Tribunale per i minorenni.

Inoltre per accedere a nidi, materne, comunità infantili e scuole diventa obbligatorio esibire il certificato di eseguita vaccinazione, oppure di esonero per controindicazione o malattia fatta, di omissione, di differimento della vaccinazione, oppure documentare di aver presentato all’Asl la formale richiesta di vaccinazione. Il decreto prevede – solo per l’anno scolastico 2017-2018 – che tutto ciò possa essere autocertificato all’atto dell’iscrizione (entro il 10 settembre 2017), ma la documentazione comprovante va consegnata entro il 10 marzo 2018. Vaccini che quindi diventano indispensabili per poter mandare i propri figli a scuola. In particolare, se non vaccinati, i bambini fino a 6 anni di età non avranno accesso ai nidi e alle scuole dell’infanzia (anche private non paritarie) e le loro famiglie andranno incontro alle sanzioni; gli iscritti alla scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado potranno invece frequentare la scuola, ma le famiglie incorreranno nelle sanzioni previste e il dirigente scolastico e/o i responsabili servizi educativi dovranno segnalare alle Ulss la mancata presentazione del certificato nei termini indicati.

L’obbligo vaccinale non è legato alla frequentazione di collettività (nidi e scuola): il percorso dell’inadempienza scatta indipendentemente da ciò, quindi anche per i bimbi che restano a casa, sia prima della scuola primaria che per homeschooling.

Non hanno obbligo di vaccinarsi:
a) chi ha la notifica di malattia infettiva (registro delle notifiche) che quindi attesta immunità naturale;
b) chi certifica tramite titolazione anticorpale l’avvenuta malattia;
c) chi è esonerato per accertato pericolo per la salute attestato dal medico di medicina generale o dal pediatra di famiglia.

Nelle formazione delle classi i dirigenti devono inserire i minori esonerati per grave controindicazione di salute in classi dove siano presenti esclusivamente bambini vaccinati o che hanno sviluppato immunità naturale.

Il dirigente dovrà segnalare entro 31 ottobre le classi dove vi sono più di due alunni non vaccinati. Il decreto però non specifica se la presenza di due non vaccinati abbia lo stesso significato in classi di 30 soggetti o 10 soggetti.