Caro voli, più poteri all’Antitrust. Sindacati: “Governo non coraggioso”

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La norma sul caro voli è stata modificata dal governo, che in un emendamento al dl asset ha eliminato il tetto ai prezzi; per limitare l’utilizzo degli algoritmi vengono invece conferiti all’Antitrust poteri di verifica dell’eventuale iniquità del prezzo in base ai principi di abuso di posizione dominante e di intesa restrittiva della concorrenza. Gli indizi di cui l’Authority può tenere conto sono ad esempio le condotte praticate sulle rotte per le isole, il periodo di picco di domanda stagionale e i prezzi superiori del 200% della tariffa media del volo.

Secondo i sindacati questo è un passo indietro del governo rispetto ai tetti massimi per le tariffe aeree perché riteniamo che, soprattutto per quanto riguarda i collegamenti da e per le isole, fosse un aspetto fondamentale per evitare quella speculazione che viene fatta dai vettori in maniera spropositata. Il 7 settembre scorso, si ricorda che Ryanair aveva annunciato il taglio di diverse rotte per la Sardegna.

Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso dice: “Sul dl asset pensiamo di presentare un emendamento che superi l’ostacolo che, secondo alcune interpretazioni ci potrebbe essere stato, in merito al tetto del 200% delle tariffe aeree, con tre misure che raggiungono lo stesso obiettivo conferendo specifici e maggiori poteri all’Autorità per la concorrenza e il mercato e all’Autorità dei trasporti”. Urso ribadisce che non ci sarà un tetto, ma rimane il riferimento al +200%, come elemento, insieme ad altri, indicativo affinché l’Antitrust, eventualmente lo ritenga, possa attivarsi.

L’emendamento vieta comunque l’utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione web dell’utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando esso comporta un pregiudizio al comportamento economico dell’utente. Le regole si applicano per i collegamenti con Sicilia e Sardegna ma anche per le altre tratte nazionali in presenza di uno stato di emergenza nazionale ovvero qualora gli spostamenti stradali o ferroviari lungo il territorio nazionale siano, in tutto o in parte, impediti da eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità.


L’Antitrust avrà il potere di imporre
, ove emergano fattori distorsivi nel mercato dei voli, misure strutturali o comportamentali che elimino tale distorsione. E’ previsto che ai fini dell’adozione delle misure, l’Autorità debba tenere conto della struttura del mercato; delle modalità di definizione dei prezzi, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di gestione dei ricavi e algoritmi; dei i rischi per il processo concorrenziale e per i consumatori derivanti dall’utilizzo di algoritmi fondati sull’intelligenza artificiale o sulla profilazione degli utenti; delle dinamiche concorrenziali e di prezzo connesse alla stagionalità della domanda; delle esigenze di territori difficilmente raggiungibili tramite mezzi di trasporto diversi dall’aereo; dell’esigenza di tutela di classi particolarmente vulnerabili di consumatori.


L’emendamento inoltre aumenta la trasparenza e la conoscibilità dei criteri utilizzati dagli aeroporti per la concessione di sussidi
allo sviluppo di rotte, attribuendo nuovi poteri di monitoraggio in questo caso all’Autorità di regolazione dei Trasporti. Per informare al meglio i consumatori, l’Antitrust pubblicherà poi sul proprio sito un documento, costantemente aggiornato, sui diritti degli utenti in relazione alla trasparenza delle condizioni di prezzo praticabili dalle compagnie aeree: nei siti delle compagnie aeree dev’essere contenuto, nella pagina web visualizzata al momento della prenotazione, un rinvio ipertestuale a tale documento. Per dare attuazione alle disposizioni, la pianta organica dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato viene incrementata di otto unità di ruolo della carriera direttiva e di due unità di ruolo nella carriera operativa.