Polveri sottili: torna l’allerta arancione a Vicenza e Schio, da domani le sanzioni

Ascolta l'audio
...caricamento in corso...

Questa mattina l’Arpav ha comunicato l’attivazione del livello di allerta 1 “arancio” per l’inquinamento da polveri sottili (Pm10) negli agglomerati di Padova, Vicenza, Verona e per i comuni di Rovigo, Schio, Tribano, Monselice, Bovolone, Legnago. Secondo quanto previsto dal Nuovo Accordo di Programma, che prevede l’adozione coordinata e congiunta di misure che possano migliorare la qualità dell’aria nel Bacino Padano, i Comuni di Vicenza e Schio hanno fatto quindi scattare le relative ordinanze che aggiungono ulteriori limitazioni alla circolazione dei veicoli, con sanzioni a partire dalle 8.30 di domani martedì 5 marzo, quando tutti i cartelli stradali che ne danno comunicazione saranno stati posizionati.

Fino al nuovo bollettino Arpav, previsto per giovedì 7 marzo, in centro storico del capoluogo e nei quartieri della prima cintura urbana di Vicenza, tutti i giorni, festivi inclusi, non potranno di conseguenza circolare i veicoli privati a benzina Euro 0, 1 e diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4; i veicoli commerciali a benzina Euro 0, 1 e diesel Euro 0, 1, 2, 3; i motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non catalizzati, immatricolati prima dell’1 gennaio 2000 e non conformi alla direttiva 97/24/C.

Nel dettaglio, i quartieri interessati dal blocco del traffico sono: Laghetto, San Pio X, San Bortolo, Quartiere Italia, San Francesco, Sant’Andrea, San Lazzaro, Santa Bertilla, Villaggio del Sole, Santi Felice e Fortunato e parte dei quartieri della Stanga (lato San Pio X) e di Saviabona. Tutti i parcheggi di interscambio, che permettono di arrivare in centro storico utilizzando il bus navetta (Bassano, Cricoli, Quasimodo), saranno sempre accessibili anche ai veicoli interdetti alla circolazione. Il divieto resterà in vigore fino alla sua revoca. La prossima comunicazione di Arpav sul livello di inquinamento dell’aria è prevista per giovedì 7 marzo.

Le eccezioni. Potranno comunque sempre circolare, indipendentemente dal livello di inquinamento dell’aria, i veicoli a emissione zero o ibridi; quelli condotti da persone con Isee fino a 16.700 euro, da ultrasessantacinquenni (di proprietà o di un familiare); i veicoli con almeno 3 persone a bordo (car-pooling); i veicoli commerciali diesel Euro 3 e 4 (fino alle 9.30 e dalle 12.30 alle 15.30 per carico/scarico merci); i veicoli utilizzati per cantieri edili e stradali cantiere (fino alle 11 e dalle 15 alle 17.30), i veicoli utilizzati per il trasporto di: bambini e ragazzi a scuola, persone con disabilità o che devono sottoporsi a visite mediche, persone che devono recarsi alla stazione dei treni o di Svt, ospiti di alberghi e strutture di accoglienza; i veicoli adibiti a cerimonie nuziali, funebri, etc.; quelli d’epoca e di interesse storico e collezionistico; i veicoli in uso ad avvocati, autoscuole, direttori e giudici di gare sportive, farmacisti, donatori di sangue, professionisti e responsabili della sicurezza dei cantieri, ministri di culto, ambulanti dei mercati cittadini, lavoratori turnisti (residenti o con sede di lavoro a Vicenza). L’elenco completo dei veicoli che potranno circolare e le specifiche per l’autocerticazione sono disponibili sul sito Comune.

Le sanzioni. Per chi non rispetta le limitazioni alla circolazione è prevista una sanzione amministrativa da 164 euro a 664 euro. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, scatta anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni. Inoltre, dall’1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019 è vietato mantenere acceso il motore durante le soste e gli arresti superiori al minuto. La sanzione amministrativa prevista è da 25 a 500 euro.

Le disposizioni sul riscaldamento. Nelle abitazioni, uffici, edifici per attività ricreative, sportive e commerciali (esclusi ospedali, case di cura, di riabilitazione e di riposo) la temperatura non deve essere superiore a 19 gradi (tolleranza di 2°C) ; negli edifici per attività industriali e artigianali non deve superare i 17 gradi (tolleranza di 2°C). In caso di presenza di impianti alternativi, è vietato utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (come legna da ardere, cippato o pellet), aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 3 stelle. È sempre vietato, inoltre, bruciare ramaglie all’aperto nei centri abitati; dal 15 ottobre 2018 al 28 febbraio 2019 il divieto è esteso a tutto il territorio comunale.

Dove informarsi. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito Comune di Vicenza e sui social istituzionali con l’hashtag #nosmog (facebook @cittadivicenza, twitter @CittadiVicenza, instagram “comunedivicenza”), anche attraverso infografiche. Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il settore Ambiente, energia e tutela del territorio tel. 0444221580, l’ufficio Relazioni con il pubblico tel. 0444221360, il comando di polizia locale tel. 0444545311. Una segreteria telefonica con informazioni aggiornate è attiva 24 ore su 24 telefonando al numero 0444-222324.

La situazione a Schio. Il prolungarsi dell’assenza di precipitazioni ha determinato anche a qui il superamento per quattro giorni consecutivi del valore di 50 microgrammi al metro cubo della concentrazione di Pm10. Anche qui quindi da domani e fino alla revoca del provvedimento, vigono gli stessi divieti.

Il primo è l’uso di stufe a biomassa legnosa (compreso il pellet) di classe inferiore alle 3 stelle, qualora vi sia un impianto di riscaldamento alternativo. Il secondo è il divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, ecc.) di combustioni all’aperto comprese le biomasse. Il terzo è il divieto di circolazione sia nei giorni feriali che festivi dalle ore 8.30 alle 18.30 per i motoveicoli a due tempi di classe Euro 0 non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del “Nuovo Codice della Strada” – D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., e per gli autoveicoli benzina Euro 0, 1 e gli autoveicoli ad alimentazione diesel, di categoria Euro 1, 2, 3 e 4, nelle seguenti vie e piazze: via Cap. Sella -tratto compreso tra p.zza Almerico da Schio e p.zza Rossi- P.zza Rossi, vicolo della Giasara, via Cavour -tratto da intersezione con via Btg. Val Leogra a intersezione con via Gorzone- via Carducci, P.zza IV Novembre, via Btg. Val Leogra -tratto compreso tra p.zza Rossi e via Marconi- via Gorzone -tratto dal termine dei posti sosta auto fronte palazzo Boschetti fino ad intersezione con via Carducci.

Il quarto divieto riguarda la circolazione nei giorni feriali dalle 8.30 alle 18.30 e nei giorni festivi dalle ore 8.30 alle 12.30 per i veicoli commerciali di categoria (N1, N2 ed N3) diesel Euro 1,2 e 3, nelle seguenti vie e piazze: via Cap. Sella -tratto compreso tra p.zza Almerico da Schio e p.zza Rossi- P.zza Rossi, vicolo della Giasara, via Cavour -tratto da intersezione con via Btg. Val Leogra a intersezione con via Gorzone- via Carducci, P.zza IV Novembre, via Btg. Val Leogra -tratto compreso tra p.zza Rossi e via Marconi- via Gorzone -tratto dal termine dei posti sosta auto fronte palazzo Boschetti fino ad intersezione con via Carducci.

Potranno circolare i  veicoli speciali così come definiti dal Codice della Strada, quelli ibridi ed elettrici nonché quelli a doppia alimentazione benzina/diesel-gas (naturale o GPL) per adozione di fabbrica o per successiva installazione. L’elenco completo dei veicoli in deroga è specificato nell’ordinanza. La Cittadinanza è invitata a usare il meno possibile l’automobile in città, a privilegiare mezzi pubblici e mezzi non inquinanti: per tutti si rimanda a un senso di responsabilità individuale a beneficio dell’intera comunità. Le sanzioni amministrative previste per le diverse violazioni vanno da 25 a 500 euro e in alcuni casi comprendono la sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.

Infine,  è fatto divieto per tutti i veicoli di sostare con motore acceso e di spandere liquami zootecnici (non letami) e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe.