Smart working privato, accordo governo e sindacati. Le linee guida in attesa dei contratti

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E’ stato raggiunto l’accordo fra il Ministero e le parti sociali sul Protocollo Nazionale con le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva sul lavoro agile. Si tratta di uno dei primi provvedimenti in Europa sullo smart working ed è giunto oggi dopo mesi di confronto tra il governo e le sigle sindacali: Cgil, la Cisl, la Uil, l’Ugl, la Confsal, la Cisal, l’Usb, tra i sindacati dei lavoratori. Per le parti datoriali hanno aderito Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza delle cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Abi (che potrà sottoscrivere a seguito della delibera del Comitato esecutivo), Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra.

Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha commentato: “Oggi concludiamo un percorso per il quale confronto e dialogo sono stati fondamentali”. Il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra: “L’accordo sul tema del lavoro agile in tutto il sistema privato è un vero punto di svolta per diversi motivi: contribuirà a nuovi modelli di organizzazione del lavoro, a maggiore produttività, a maggior benessere lavorativo, alla parità di genere e a nuovi modelli di convivenza. E lo fa trovando un punto di equilibrio tra tutte le organizzazioni sindacali e datoriali, fornendo linee guida per regolamentare il lavoro agile in maniera adattabile alle singole realtà lavorative”.

Le aziende che vorranno quindi continuare a usare lo smart working anche al di fuori della fase emergenziale per la pandemia hanno ora le linee guida alle quali attenersi in attesa dei contratti. Nello specifico si legge: “Il Protocollo fissa il quadro di riferimento, condiviso tra le parti sociali, per la definizione dello svolgimento del lavoro in modalità agile esprimendo pertanto linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale nel rispetto della disciplina legale di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81 e degli accordi collettivi in essere, tutto ciò affidando alla contrattazione collettiva quanto necessario all’attuazione nei diversi e specifici contesti produttivi”.

Il protocollo prevede: lo smart working si può fare con un accordo individuale scritto che chiarisca la durata dell’accordo, l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali ma anche quali saranno gli strumenti di lavoro(che di norma sono dati dal datore di lavoro ma tramite accordo si possono usare quelli di proprietà del lavoratore), il potere direttivo del datore di lavoro e i tempi di riposo del lavoratore. Il Protocollo chiarisce inoltre che l’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa “in modalità agile” non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare.

“Il lavoratore in smart working avrà gli stessi diritti economici e normativi
di quelli che lavorano nei locali aziendali, ma non avrà vincoli di orario. La giornata lavorativa svolta in modalità agile – si chiarisce nel protocollo – si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati”.

Il protocollo sottolinea inoltre la necessità di incentivare l’utilizzo corretto del lavoro agile anche tramite un incentivo pubblico alle aziende che regolamentino il lavoro agile con accordo collettivo di secondo livello con un utilizzo equilibrato tra lavoratrici e lavoratori e favorendo un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale.