Consulta: se la condanna è lieve no stop automatico permesso di soggiorno

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Secondo la Consulta, la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro non può essere automaticamente respinta in caso di condanna di uno straniero per alcuni fatti di lieve entità. La decisione sul rinnovo spetta al questore, che dovrà valutare la pericolosità sociale del richiedente prima di negare il permesso. La Corte costituzionale, infatti, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli del decreto legislativo 286 del 1998 (Testo Unico Stranieri) nella parte in cui ricomprendono, tra le ipotesi di condanna che impediscono automaticamente il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle per il reato di piccolo spaccio e vendita di merci contraffatte, senza prevedere che l’autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente”.

A fronte della minore entità dei fatti di reato considerati l’automatismo del diniego è stato ritenuto “manifestamente irragionevole, sotto diverse prospettive: sia perché, per le stesse condanne, nell’ambito della disciplina dell’emersione del lavoro irregolare, volta al medesimo scopo del rilascio del permesso di soggiorno, quest’ultimo non è automaticamente escluso, ma implica una valutazione in concreto della pericolosità dello straniero; sia perché l’automatismo del diniego, riferito a stranieri già presenti regolarmente sul territorio nazionale (e che hanno iniziato un processo di integrazione sociale), è in contrasto con il principio di proporzionalità, come declinato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo”.

La Corte ha osservato che può verificarsi che la condanna, nei casi considerati, non sia tale da comportare un giudizio di pericolosità attuale riferito alla persona del reo, e ciò per varie ragioni: la lieve entità e le circostanze del fatto, il tempo ormai trascorso dalla sua commissione, il livello di integrazione sociale nel frattempo raggiunto. Risulta pertanto necessario che, nell’esaminare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, l’autorità amministrativa, indica la sentenza, “apprezzi tali elementi, al fine di evitare che la sua valutazione si traduca in un giudizio astratto e, per ciò solo, lesivo dei diritti garantiti dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”.

La Corte ha inoltre sottolineato che “l’interesse dello Stato alla sicurezza e all’ordine pubblico non subisce alcun pregiudizio dalla sola circostanza che l’autorità amministrativa competente operi, in presenza di una condanna per i reati di cui si tratta, un apprezzamento concreto della situazione personale dell’interessato, a sua volta soggetto a eventuale sindacato di legittimità del giudice”.