Latticini, scatta l’obbligo dell’etichetta d’origine. Coldiretti: “Identità certa per Made in Italy”

Ascolta l'audio
...caricamento in corso...

“Finalmente il latte made in Italy può contare su un’identità certa. Il risultato ottenuto con l’etichettatura obbligatoria di latte e derivati è frutto del lavoro straordinario condotto da Coldiretti a favore dei cittadini consumatori. Con l’etichettatura d’origine, infatti, il consumatore potrà mettere in tavola un prodotto di cui conosce senza dubbi la provenienza”. Con queste parole il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola ed il direttore Roberto Palù intervengono in concomitanza con l’entrata in vigore definitiva dell’obbligo di indicare in etichetta l’origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari come burro, formaggi, yogurt per impedire di spacciare come made in Italy i prodotti ottenuti dagli allevamenti stranieri.

Il consiglio ai consumatori è di verificare l’obbligo di indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, che si applica al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale. In etichetta si troveranno due tipi di indicazione: “Paese di mungitura”, con il nome del Paese nel quale è stato munto il latte, e “Paese di confezionamento e trasformazione”, con indicato il Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato. Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso Paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo della seguente dicitura: “origine del latte”, seguito dal nome del Paese. Se le operazioni indicate avvengono nel territorio di più Paesi membri dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate – precisa la Coldiretti – le seguenti diciture: “latte di Paesi UE” per l’operazione di mungitura, “latte condizionato o trasformato in Paesi UE” per l’operazione di condizionamento o di trasformazione. Infine qualora le operazioni avvengano nel territorio di più Paesi situati al di fuori dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: “latte di Paesi non UE” per l’operazione di mungitura, “latte condizionato o trasformato in Paesi non UE” per l’operazione di condizionamento o di trasformazione.

“Possiamo contare, nel nostro Paese – proseguono Cerantola e Palù – sul primato europeo di avere ben 50 formaggi a denominazione di origine protetta realizzati sulla base di specifici disciplinari di produzione. L’obbligo di indicare l’origine in etichetta, inoltre, salva dall’omologazione l’identità di ben 487 diversi tipi di formaggi tradizionali censiti a livello regionale territoriale e tutelati, in quanto realizzati secondo regole tramandate da generazioni, che permettono anche di sostenere la biodiversità delle razze bovine allevate a livello nazionale”.