Vendite di fine stagione al via domani, Confcommercio Vicenza: “Saranno saldi di qualità”

Ascolta l'audio
...caricamento in corso...

Giovedì sei luglio iniziano ufficialmente in Veneto i saldi di fine stagione, che dureranno fino al 31 agosto. Per gli oltre 700 negozi della provincia che vendono abbigliamento, calzature ed accessori moda si apre dunque la possibilità di proporre in sconto tutti quegli articoli che, come recita la norma, se non venduti entro un certo periodo di tempo sono suscettibili di notevole deprezzamento.

E per i consumatori è l’occasione di fare qualche buon affare, acquistando capi scontati in un’estate che è entrata veramente nel vivo – almeno dal punto di vista climatico – nei giorni scorsi e che ha ancora molte settimane davanti a sé. “La merce nei negozi non manca, proprio perché la stagione è partita un po’ in ritardo – afferma Ivo Volpon, presidente di Federmoda Confcommercio Vicenza – e se da un lato per i negozianti c’è l’opportunità di evitare rimanenze poi difficilmente gestibili, per i consumatori ci sarà ampia possibilità di scelta tra i vari articoli moda, con ribassi che inizialmente si attesteranno, secondo le nostre previsioni, tra il 20 e il 50 per cento”.

Per il presidente provinciale dei dettaglianti di abbigliamento e calzature anche questi saldi estivi saranno all’insegna della ricerca di qualità: “Il consumatore oramai nei saldi non cerca più semplicemente il “super sconto”, c’è piuttosto una grande attenzione alla qualità che porta a comprare prima di tutto ciò che piace e ciò che serve, approfittando del ribasso di prezzo”.

Queste vendite di fine stagione sono poi all’insegna anche di una novità normativa, con l’entrata in vigore, dal primo luglio, della “Direttiva Omnibus”, che regola gli annunci di riduzione di prezzo (non solo saldi, dunque, ma anche vendite promozionali, liquidazioni, black friday ecc. e non solo nel settore abbigliamento ma in tutti i comparti). A prima vista per i consumatori non cambia nulla, perché l’etichetta con i prezzi della merce in saldo sarà sempre caratterizzata da 3 valori: il prezzo ordinario, la percentuale di sconto e il prezzo finale in saldo. Dove interviene la nuova normativa è però proprio sul “prezzo ordinario”, che ora viene definito “prezzo precedente” e che deve essere riferito a quello più basso praticato dal negozio, alla generalità dei consumatori, negli ultimi 30 giorni. E questo vale sia per i negozi fisici che nell’on line. “La norma fa chiarezza su un aspetto che non era regolato e questo dunque è un vantaggio per tutti – commenta il presidente Volpon –, ma è importante che la sua applicazione valga pure per le piattaforme on line, che finora non erano obbligate a sottostare alle nostre stesse regole di trasparenza. Ora si tratterà di vedere se ci sarà un effettivo adeguamento, così come auspicato da Confcommercio e Federmoda, che da sempre chiedono l’applicazione del principio stesso mercato, stesse regole”.

Ma quanto spenderanno i vicentini per questi saldi estivi? Anche se mancano dati specifici, una stima la si può ricavare dalle recente indagine sui consumi in Veneto redatta da Confcommercio regionale e Unioncamere Veneto: tra giugno e agosto (un periodo che comprende dunque anche i saldi) il campione vicentino di intervistati ha dichiarato, in media, un’intenzione di spesa pari a 210,7 euro in abbigliamento, calzature e accessori. “I conti si fanno ovviamente sempre alla fine – è il parere del presidente provinciale di Federmoda – ma c’è ottimismo da parte degli operatori perché abbiamo notato, con gli scorsi saldi invernali, che questa formula ha ripreso vigore e interesse”.

Le regole dei saldi
In vista del periodo estivo dedicato ai saldi, Federazione Moda Italia e Confcommercio ricordano una serie di indicazioni fondamentali, sia per gli esercenti che per i clienti, per effettuare gli acquisti in saldo seguendo norme di sicurezza e trasparenza:
Cambi – la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione
del capo e, nel caso ciò risulti impossibile o eccessivamente oneroso, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
Prova dei cambi – non c’è obbligo, è rimesso alla discrezionalità del negoziante.
Pagamenti – le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante.
Prodotti in Vendita – i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
Prezzi – obbligo del negoziante di indicare il prezzo precedente di vendita (così come stabilito dalla recente “Direttiva Omnibus”), la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale.
Modifiche e/o adattamenti sartoriali – sono a carico del cliente, salvo diversa pattuizione.